Art. 2

LEGGE 30 luglio 1985, n. 404

In vigore dal 27 ago 1985
Istituzione del Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi 1. Per le finalità di cui al precedente articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è costituito il Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con una dotazione di lire 80 miliardi. 2. L'80 per cento di tale Fondo e riservato ai contributi previsti dall', il 20 per cento ai contributi di cui all'. 3. Alle cooperative, ai consorzi, alle imprese associate in cooperative o consorzi esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi è riservato il 30 per cento degli investimenti previsti dalla presente legge. Sulla base dell'andamento della ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, il Ministro dei trasporti può determinare diversamente le quote di riserva previste dal presente comma, con il parere della commissione consultiva di cui all', di concerto con il Ministro del tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-07-30;404#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo