Art. 14

LEGGE 30 luglio 1985, n. 404

In vigore dal 27 ago 1985
Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 80 miliardi, si provvede: a) quanto a lire 60 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7295 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1985; b) quanto a lire 20 miliardi con le disponibilità residue risultanti al 31 dicembre 1984 sul medesimo capitolo 7295 dello stesso stato di previsione. Dette disponibilità sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SIGNORILE, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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