Art. 2
In vigore dal 1 mag 1985
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 aprile 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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