Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 mag 1985
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 903. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 aprile 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SIGNORILE, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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