Art. 1

In vigore dal 1 mag 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il decreto-legge 1 marzo 1985, n. 45, recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: Dopo l', è aggiunto il seguente: "Art. 1-bis. Per sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione del precedente , il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e nella legge 16 maggio 1984, n. 138, alla copertura dei posti vacanti nell'organico delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante l'assunzione di idonei del concorso a mille posti di vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1983, n. 221". L'articolo 3 è soppresso.
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