Art. 3

In vigore dal 23 gen 1985
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 novembre 1984 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VISENTINI, Ministro delle finanze SIGNORILE, Ministro dei trasporti CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero CARTA, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;952#art-3

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