Art. 1

In vigore dal 23 gen 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, firmato ad Abidjan il 25 ottobre 1979.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;952#art-1

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