Art. 2

In vigore dal 23 gen 1985
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;952#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, firmato a Abidjan il 25 ottobre 1979. — Testo vigente | Portale Normativo