Convenzione

Art. 3

Definizioni generali

In vigore dal 27 nov 1984
. (Definizioni generali) 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o l'Austria; b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; c) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione; d) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; e) il termine - nazionali" designa: 1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone ed altre associazioni di persone costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; f) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; g) l'espressione "autorità competente" designa: 1) in Italia: il Ministero delle finanze; 2) in Austria: il Ministro federale delle finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-10-18;762#art-c-3

In sintesi

L'articolo chiarisce il significato esatto di espressioni fondamentali usate nel testo della Convenzione. Vengono definiti i concetti di Stato contraente (Italia o Austria), persona, società, impresa e nazionali, distinguendo tra persone fisiche ed enti giuridici. Inoltre, definisce cosa si intende per traffico internazionale e identifica le autorità competenti per ciascun Paese (il Ministero delle finanze in Italia e il Ministro federale delle finanze in Austria). Infine, stabilisce che per qualsiasi termine non definito si fa riferimento alla legislazione fiscale dello Stato che applica la Convenzione.

Perché esiste questa norma

La norma ha lo scopo di stabilire definizioni uniformi e condivise dei termini principali utilizzati nella Convenzione tra Italia e Austria, garantendo un'interpretazione corretta e coerente dell'accordo fiscale.

A chi si applica

Si applica ai contribuenti (persone fisiche, società, associazioni e imprese) residenti o costituiti in Italia o in Austria, nonché alle autorità fiscali dei due Stati chiamate ad applicare l'accordo.

Esempio pratico

Un'azienda di trasporti aerei con direzione effettiva in Italia effettua voli commerciali tra Roma e Vienna. Ai sensi di questo articolo, tale attività rientra nella definizione di traffico internazionale e la società è considerata impresa di uno Stato contraente.

Domande frequenti

Chi sono le autorità competenti designate per l'Italia e per l'Austria?Per l'Italia l'autorità competente è il Ministero delle finanze, mentre per l'Austria è il Ministro federale delle finanze.
Cosa include il termine 'persona' secondo questa Convenzione?Il termine comprende le persone fisiche, le società e qualsiasi altra associazione di persone.
Come viene interpretato un termine se non è espressamente definito nell'articolo?Assume il significato attribuito dalla legislazione fiscale dello Stato contraente che applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda diversamente.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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