Art. 3
Definizioni generali
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-10-18;762#art-c-3
Definizioni generali
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1984-10-18;762#art-c-3
L'articolo chiarisce il significato esatto di espressioni fondamentali usate nel testo della Convenzione. Vengono definiti i concetti di Stato contraente (Italia o Austria), persona, società, impresa e nazionali, distinguendo tra persone fisiche ed enti giuridici. Inoltre, definisce cosa si intende per traffico internazionale e identifica le autorità competenti per ciascun Paese (il Ministero delle finanze in Italia e il Ministro federale delle finanze in Austria). Infine, stabilisce che per qualsiasi termine non definito si fa riferimento alla legislazione fiscale dello Stato che applica la Convenzione.
La norma ha lo scopo di stabilire definizioni uniformi e condivise dei termini principali utilizzati nella Convenzione tra Italia e Austria, garantendo un'interpretazione corretta e coerente dell'accordo fiscale.
Si applica ai contribuenti (persone fisiche, società, associazioni e imprese) residenti o costituiti in Italia o in Austria, nonché alle autorità fiscali dei due Stati chiamate ad applicare l'accordo.
Un'azienda di trasporti aerei con direzione effettiva in Italia effettua voli commerciali tra Roma e Vienna. Ai sensi di questo articolo, tale attività rientra nella definizione di traffico internazionale e la società è considerata impresa di uno Stato contraente.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.