Art. 3 · Definizioni generali
Convenzione

Art. 3

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Definizioni generali

In vigore dal 27 nov 1984
. (Definizioni generali) 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o l'Austria; b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; c) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione; d) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; e) il termine - nazionali" designa: 1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone ed altre associazioni di persone costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; f) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; g) l'espressione "autorità competente" designa: 1) in Italia: il Ministero delle finanze; 2) in Austria: il Ministro federale delle finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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