Art. 13

Misura dei contributi

In vigore dal 19 apr 1984
Il contributo di cui all'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei Costi medi di appalto per opere similari, moltiplicato per la superficie complessiva preesistente al sisma. Ai predetti immobili si applica il limite di convenienza economica a riparare fissato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell' della legge 14 maggio 1981, n. 219. Per gli immobili di cui al primo comma dell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, riconosciuti, mediante notifica, d'interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, il contributo per la riparazione è pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di ventinove anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo. Per la concessione dei contributi gli aventi diritto presentano istanza entro il 30 giugno 1984 al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio che, sentiti i soggetti interessati o quelli previsti dall' della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nonché la competente soprintendenza, predispone un programma di intervento, indicando le relative priorità sulla base dei fondi assegnati annualmente dal CIPE ai sensi dell' della legge 14 maggio 1981, n. 219.
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