Art. 10

Disposizioni in materia di comproprietà

In vigore dal 19 apr 1984
All' della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in conformità dell'articolo 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. È a tal fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale. Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive. La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unità minime di intervento che, secondo i piani di recupero, siano costituite da più immobili. Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione. Si applicano per la determinazione della maggioranza le disposizioni del presente articolo".
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