Art. 17

Ricostruzione nel Friuli-Venezia Giulia e nelle Marche

In vigore dal 19 apr 1984
Ai fini della utilizzazione dei fondi le disposizioni dell'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano anche agli interventi previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.
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