Art. 50

In vigore dal 7 feb 2014
Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della ((responsabilità genitoriale)) , il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della ((responsabilità genitoriale)) sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184#art-50

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