Art. 54

In vigore dal 1 giu 1983
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184#art-54

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