Art. 47
In vigore dal 27 apr 2001
((
1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finchè la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante))
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-04;184#art-47