Art. 7

LEGGE 14 agosto 1982, n. 600

In vigore dal 19 dic 1984
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 1984, N. 848 .
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LEGGE 14 agosto 1982, n. 600 (Art. 7 Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità.) — Testo vigente | Portale Normativo