Art. 2
LEGGE 14 agosto 1982, n. 600
In vigore dal 19 dic 1984
Misura del contributo
Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata del naviglio da demolire può essere concesso un contributo di L. 50.000. Detto contributo è elevato fino a lire 100.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore età della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati con le norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della presente legge; con tali norme sarà parimenti fissata la definizione convenzionale di tonnellata di stazza lorda compensata, ai fini dell'applicazione della presente legge. In ogni caso il contributo è riferito ad un tonnellaggio di stazza lorda compensata da demolire doppio di quello da costruire.
Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata della unità da trasformare può essere concesso un contributo di L. 25.000; detto contributo è elevato a L. 50.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore età della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati dalle norme da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della presente legge. Il contributo non può in ogni caso risultare superiore al 6 per cento del prezzo dei lavori di trasformazione ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile
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Storico versioni
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