Art. 3

LEGGE 14 agosto 1982, n. 600

In vigore dal 28 dic 1986
Liquidazione del contributo Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al primo comma dell' della presente legge devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto di commessa della unità da costruire o di prima vendita dell'unità da acquistare. A pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dall'inizio della costruzione del nuovo naviglio o dal contratto di prima vendita, gli interessati devono definire il piano di demolizione presentando gli estratti matricolari delle navi da demolire e i relativi certificati di stazza. L'ultimazione dei lavori di costruzione deve avvenire entro il termine di trenta mesi dalla data del loro inizio. Tale termine può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale. In corrispondenza del 25, del 50, del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori della nuova costruzione navale e dei correlati lavori di demolizione possono essere corrisposti tra anticipi, ciascuno uguale al 25 per cento del contributo, risultante dal provvedimento di concessione. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al secondo comma dell' della presente legge, devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto di commessa dei lavori di trasformazione, ovvero, in mancanza, da copia degli ordinativi dei lavori da eseguire, sottoscritta per accettazione dall'esecutore delle opere, o copia delle fatture di spesa. I lavori di trasformazione devono avere inizio entro il 30 giugno 1986 e devono essere completati, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di 18 mesi dalla data del loro inizio. Tale ultimo termine può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della trasformazione. L'ammissione ai benefici è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile. I documenti per la liquidazione finale del contributo di cui al primo comma dell', nonchè quelli per la liquidazione del contributo di cui al secondo comma dello stesso articolo, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di trasformazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;600#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo