Art. 5

LEGGE 14 agosto 1982, n. 599

In vigore dal 20 apr 1985
Campo di applicazione Sono ammissibili al contributo di cui al precedente i lavori di costruzione delle unità a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata , ... , di seguito indicate: a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri, nonchè per le unità abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi; b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unità per ricerche nonchè per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate . Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonchè le unità abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade .
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