Art. 3
LEGGE 14 agosto 1982, n. 599
In vigore dal 20 apr 1985
Contributo per nuove costruzioni
Per le nuove
costruzioni complete a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata
, il Ministro della marina mercantile può concedere ai cantieri navali nazionali costruttori, per i contratti di costruzione o di prima vendita, stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo calcolato sul prezzo contrattuale, comprese eventuali aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione della costruzione, pari al 25 per cento per i cantieri navali maggiori, al 18 per cento per i cantieri navali medi e al 13 per cento per i cantieri navali minori.
In assenza di contratto le aliquote di cui al precedente comma si calcolano sul prezzo dichiarato dal cantiere, con riferimento all'anno di inizio dei lavori, sempre che l'inizio stesso avvenga nel periodo indicato nel comma precedente.
Per i cantieri ubicati nel Mezzogiorno le aliquote del contributo di cui al primo comma sono elevate rispettivamente di 5, 3 e 2 punti percentuali.
A decorrere dal 1 luglio 1982 il contributo è ridotto nella misura di 2 punti percentuali per i cantieri maggiori e di 2,50 punti percentuali per i cantieri medi e minori; dal 1 gennaio 1983 il contributo è ulteriormente ridotto di 2 punti percentuali per tutti i cantieri.
Il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dell'andamento delle commesse e della produzione nazionale, può proporre al CIPI, che si esprimerà nei successivi trenta giorni, modifiche di dette percentuali, anche per singole categorie di cantieri. Alle predette modifiche si provvede con decreto del Ministro della marina mercantile
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Storico versioni
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