Art. 10
LEGGE 14 agosto 1982, n. 599
In vigore dal 9 set 1982
Liquidazione del contributo
In corrispondenza del 25, del 50 e del 75 per cento dell'avanzamento globale della costruzione possono essere corrisposti tre anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui al precedente .
Dopo l'inizio dei lavori di costruzione per le unità commesse o successivamente al contratto di prima vendita, indipendentemente dall'avanzamento globale della costruzione, qualora venga prestata idonea fidejussione, può essere corrisposto un anticipo fino al 75 per cento del contributo, risultante dal provvedimento di concessione, di cui al precedente .
La fidejussione è proporzionalmente ridotta o restituita in corrispondenza del raggiungimento dei prescritti avanzamenti.
A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile valuta la congruità del prezzo contrattuale comprensivo dell'eventuale revisione di questo o, in assenza di contratto, del prezzo dichiarato dal cantiere, eventualmente aggiornato al momento dell'ultimazione della costruzione.
La liquidazione definitiva del contributo è disposta, in base ai risultati delle valutazioni di cui al precedente comma, con decreto del Ministro della marina mercantile con il quale è modificato l'importo indicato nel provvedimento di concessione di cui all'.
Qualora il contributo indicato nel provvedimento di concessione risulti, rispetto a quello da liquidare, superiore del 15 per cento, l'importo complessivo del contributo medesimo è liquidato in misura pari alla differenza fra il doppio dell'ammontare dello stesso, calcolato a lavori ultimati, e l'85 per cento di quello stabilito nel provvedimento di concessione.
Storico versioni
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