Allegato 8

Art. 8

In vigore dal 22 ott 1982
Se il presente allegato non prevede disposizioni pertinenti, è applicabile il Regolamento interno della Commissione economica per l'Europa, salvo che il Comitato decida diversamente. EMENDAMENTI (Emendamenti adottati ai sensi dell' della Convenzione e entrati in vigore il 1 agosto 1979). ALLEGATO 2: paragrafo 8 dell' Sostituire il testo attuale con il seguente: "La distanza tra gli anelli e tra le asole non dovrà essere superiore a 200 mm. Tuttavia, potrà essere superiore a tale valore, senza però superare 300 mm tra gli anelli e le asole situate da una parte e dall'altra di un montante, se il modo di costruzione del veicolo e del telone è tale da impedire ogni accesso al compartimento di carico. Gli anelli dovranno essere rinforzati". ALLEGATO 6 Aggiungere, dopo la nota 2.3.6 b), un'altra nota esplicativa come segue: 2.3.8, Paragrafo 8 - Distanza tra gli anelli e tra le asole "Una distanza superiore a 200 mm, ma non superiore a 300 mm, può essere accettata da una parte e dall'altra di un montante se gli anelli sono montati in modo rientrante nei pannelli laterali e se le asole sono di forma ovale e di misura sufficiente per poter essere infilate negli anelli".
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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-a-8

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