Allegato 8
Art. 8
In vigore dal 22 ott 1982
Se il presente allegato non prevede disposizioni pertinenti, è applicabile il Regolamento interno della Commissione economica per l'Europa, salvo che il Comitato decida diversamente.
EMENDAMENTI
(Emendamenti adottati ai sensi dell' della Convenzione e entrati in vigore il 1 agosto 1979).
ALLEGATO 2: paragrafo 8 dell'
Sostituire il testo attuale con il seguente:
"La distanza tra gli anelli e tra le asole non dovrà essere superiore a 200 mm. Tuttavia, potrà essere superiore a tale valore, senza però superare 300 mm tra gli anelli e le asole situate da una parte e dall'altra di un montante, se il modo di costruzione del veicolo e del telone è tale da impedire ogni accesso al compartimento di carico. Gli anelli dovranno essere rinforzati".
ALLEGATO 6
Aggiungere, dopo la nota 2.3.6 b), un'altra nota esplicativa come segue:
2.3.8, Paragrafo 8 - Distanza tra gli anelli e tra le asole
"Una distanza superiore a 200 mm, ma non superiore a 300 mm, può essere accettata da una parte e dall'altra di un montante se gli anelli sono montati in modo rientrante nei pannelli laterali e se le asole sono di forma ovale e di misura sufficiente per poter essere infilate negli anelli".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-a-8