Allegato 8
Art. 5
In vigore dal 22 ott 1982
Le proposte sono messe ai voti. Ogni Stato che è Parte contraente e che è rappresentato alla riunione ha diritto a un voto. Le proposte diverse dagli emendamenti alla presente Convenzione sono adottate dal Comitato alla maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Gli emendamenti alla presente Convenzione, nonché le decisioni di cui agli della presente Convenzione sono adottati dalla maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti.
Storico versioni
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