Art. 16

LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

In vigore dal 12 ago 1982
Il quarto comma dell' della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente: "Resta ferma l'autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) ad effettuare con la Banca europea per gli investimenti, o con altri istituti nazionali ed esteri, le operazioni finanziarie disciplinate dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con l'onere per le relative rate di ammortamento a carico del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire delle predette operazioni finanziarie è portato a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del secondo comma".
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