Art. 20

LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

In vigore dal 12 ago 1982
Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, come modificato dall' della legge 23 dicembre 1975, n. 721, è autorizzato un limite di impegno di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983 e 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526#art-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo