Art. 20
LEGGE 7 agosto 1982, n. 526
In vigore dal 12 ago 1982
Per la concessione di contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di chiese parrocchiali e locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio od abitazione del parroco, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, come modificato dall' della legge 23 dicembre 1975, n. 721, è autorizzato un limite di impegno di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983 e 1984, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
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