Art. 8

LEGGE 2 agosto 1982, n. 512

In vigore dal 8 ago 1982
Agevolazioni in casi di donazione Gli atti di donazione sia a favore dello Stato che di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati con atto pubblico rogato a scelta del donante dal notaio o dagli ufficiali roganti dell'amministrazione beneficiaria. Le amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere provvisoriamente, prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni di cui al precedente comma, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati. I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.
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