Art. 8
LEGGE 2 agosto 1982, n. 512
In vigore dal 8 ago 1982
Agevolazioni in casi di donazione
Gli atti di donazione sia a favore dello Stato che di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati con atto pubblico rogato a scelta del donante dal notaio o dagli ufficiali roganti dell'amministrazione beneficiaria.
Le amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere provvisoriamente, prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni di cui al precedente comma, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati.
I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-08-02;512#art-8