Art. 12

LEGGE 2 agosto 1982, n. 512

In vigore dal 8 ago 1982
Copertura finanziaria Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 1982, rispettivamente, in lire 1.000 milioni per le minori entrate conseguenti all'applicazione dei precedenti e in lire 2.000 milioni per le spese ii cui all'articolo 10, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-08-02;512#art-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo