Art. 12
LEGGE 2 agosto 1982, n. 512
In vigore dal 8 ago 1982
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 1982, rispettivamente, in lire 1.000 milioni per le minori entrate conseguenti all'applicazione dei precedenti e in lire 2.000 milioni per le spese ii cui all'articolo 10, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo.
Storico versioni
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