Art. 3

LEGGE 2 agosto 1982, n. 512

In vigore dal 8 ago 1982
Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: "Sono inoltre deducibili: 1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio; 2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell' della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinchè le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali, non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato. Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilità delle spese dal reddito. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori". Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: "Sono tuttavia deducibili: 1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio; 2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell' della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinchè le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, alla entrata dello Stato. Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilità delle spese dal reddito. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori".
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In sintesi

La disposizione permette di dedurre dal reddito le spese effettivamente sostenute dai soggetti obbligati per la manutenzione, protezione o restauro di beni vincolati. Sono inoltre deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti pubblici, fondazioni o associazioni senza scopo di lucro per l'acquisto, la tutela di beni culturali o per mostre e ricerche autorizzate. Se le spese non sono obbligatorie per legge, la loro necessità e congruità devono essere certificate dalla soprintendenza e dall'ufficio tecnico erariale. Il Ministero stabilisce i termini di impiego delle donazioni e vigila sulla loro corretta destinazione, pena il loro riversamento allo Stato. La violazione di norme di tutela (come il mutamento di destinazione non autorizzato o la mancata prelazione) fa decadere dal beneficio fiscale.

Perché esiste questa norma

La norma intende incentivare la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico consentendo la deducibilità dal reddito delle spese di manutenzione dei beni vincolati e delle donazioni a favore di enti culturali.

A chi si applica

Si applica alle persone fisiche e giuridiche obbligate alla manutenzione o restauro di cose vincolate e a chi effettua donazioni in denaro per scopi culturali a favore di Stato, enti pubblici, fondazioni o associazioni senza scopo di lucro.

Esempio pratico

Un proprietario di un immobile storico vincolato sostiene spese di restauro per le quali ottiene la certificazione di necessità e congruità dalla soprintendenza e dall'ufficio tecnico erariale. L'importo effettivamente rimasto a suo carico viene portato in deduzione dal proprio reddito imponibile. Se il proprietario vende l'immobile violando l'obbligo di prelazione a favore dello Stato, perde il diritto alla deduzione e dovrà versare le relative imposte.

Adempimenti e conseguenze

È richiesta la certificazione di necessità e congruità della soprintendenza per spese non obbligatorie, nonché l'autorizzazione ministeriale per mostre e ricerche. In caso di mutamento di destinazione non autorizzato, mancata prelazione o tentata esportazione non autorizzata, le spese diventano indeducibili e l'Amministrazione segnala la violazione al fisco per il recupero dell'imposta con accessori; le donazioni non usate conformemente sono devolute allo Stato.

Cosa è cambiato

Sostituisce il secondo comma dell'articolo 10 del D.P.R. n. 597/1973 e il secondo comma dell'articolo 6 del D.P.R. n. 598/1973, introducendo la deducibilità dal reddito per le spese di manutenzione e restauro di cose vincolate e per le erogazioni liberali a fini culturali.

Domande frequenti

Cosa serve per dedurre le spese di manutenzione quando non sono obbligatorie per legge?La necessità delle spese deve risultare da un'apposita certificazione della competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità con l'ufficio tecnico erariale.
Cosa accade alle erogazioni liberali non utilizzate nei termini o per le finalità stabilite?Le donazioni non integralmente utilizzate entro i termini assegnati dal Ministero o usate in modo non conforme affluiscono totalmente all'entrata dello Stato.
Quali violazioni comportano la perdita della deducibilità delle spese?Comportano la decadenza dall'agevolazione il mutamento di destinazione senza autorizzazione, il mancato rispetto degli obblighi sul diritto di prelazione dello Stato e la tentata esportazione non autorizzata.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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