Convenzione

Art. 3

Definizioni generali

In vigore dal 31 ago 1982
. (Definizioni generali) 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Portogallo o l'Italia; b) il termine "Portogallo", impiegato in senso geografico, designa il territorio del Portogallo situato nel continente europeo e gli arcipelaghi delle Azzorre e Madeira; esso comprende parimenti i territori al di fuori della sovranità marittima del Portogallo che sono, o che saranno designati, ai sensi della legislazione portoghese sulla piattaforma continentale, come territori sui quali possono essere esercitati i diritti del Portogallo relativi al fondo ed al sottosuolo marini, nonché alle loro risorse naturali; c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia ed in particolare il fondo ed il sottosuolo del mare adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situate al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h) l'espresione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne il Portogallo: il Ministro delle finanze, il direttore generale dei tributi e delle imposte o i loro rappresentanti autorizzati; 2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;562#art-c-3

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