Convenzione
Art. 1
Soggetti
In vigore dal 31 ago 1982
CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica portoghese desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
.
(Soggetti)
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-07-10;562#art-c-1