Convenzione

Art. 24

Disposizioni per evitare la doppia imposizione

In vigore dal 24 feb 1983
. (Disposizioni per evitare la doppia imposizione) 1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, se un residente della Svezia riceve un reddito o possiede un patrimonio che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svezia dedurrà: a) dall'imposta svedese sui redditi di tale residente, un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia; b) dall'imposta svedese sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia. Tuttavia, la somma dedotta nell'uno o nell'altro caso, non può superare la quota dell'imposta svedese sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima della deduzione corrispondente, a seconda dei casi, ai redditi o al patrimonio imponibile in Italia. 3. I dividendi attribuiti da una società che è residente dell'Italia a una società che è residente della Svezia sono esentati dall'imposta svedese nella misura in cui i detti dividendi sarebbero esentati, secondo la legislazione svedese, qualora le due società fossero residenti della Svezia. Tale esenzione si applicherà soltanto se gli utili da cui derivano i dividendi sono assoggettati all'imposta italiana sul reddito in vigore alla data della firma della presente Convenzione o ad ogni altra imposta sul reddito ad essa assimilata o che ad essa si sia sostituita, o se una parte rilevante degli utili della società che attribuisce i dividendi deriva, direttamente o indirettamente, da un'attività diversa da quella di gestione di titoli e di altri analoghi beni, qualora tale attività sta esercita in Italia dalla società che attribuisce i dividendi o da una società in cui essa partecipa con almeno il 25 per cento del capitale. 4. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Svezia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Svezia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 5. Se un residente di uno Stato contraente riceve redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente, il primo Stato può includere nella base imponibile detti redditi o detto patrimonio, ma deve dedurre dall'imposta sul reddito o sul patrimonio un ammontare pari alla quota dell'imposta sul reddito o sul patrimonio attribuibile, a seconda del caso, ai redditi provenienti dall'altro Stato contraente o al patrimonio posseduto in detto Stato contraente. 6. Se un residente di uno Stato contraente riceve utili, di cui al paragrafo 5 dell', o riceve pagamenti, di cui al paragrafo 2 dell', che sono imponibili nell'altro Stato contraente, questo altro Stato dedurrà dall'imposta sul reddito di detto residente un ammontare pari all'imposta pagata nel primo Stato contraente su tali utili o pagamenti. Tuttavia, tale deduzione, nell'uno o nell'altro caso, non potrà eccedere la quota dell'imposta sugli utili o sui pagamenti dell'altro Stato contraente, calcolata prima di effettuare la deduzione, attribuibile a seconda dei casi agli utili od ai pagamenti imponibili in detto altro Stato. 7. Se, in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte cui si applica la presente Convenzione non sono prelevate in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti del presente articolo.

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;439#art-c-24

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