Convenzione
Art. 21
Studenti
In vigore dal 30 lug 1982
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(Studenti)
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.
2. Gli studenti di una università o di un altro istituto di istruzione o gli apprendisti di uno Stato contraente che, durante un soggiorno temporaneo nell'altro Stato contraente, svolgono attività dipendente in questo altro Stato per un periodo non superiore a 100 giorni nel corso di un anno fiscale, in vista di ottenere una esperienza pratica relativa ai loro studi o formazione professionale, sono imponibili in detto altro Stato unicamente per la quota parte di reddito di lavoro dipendente che supera 1.500 corone svedesi per mese solare o un ammontare equivalente in valuta italiana. Tuttavia, l'estensione accordata ai sensi del presente paragrafo non può eccedere l'ammontare totale di 4.500 corone svedesi o un ammontare equivalente in valuta italiana.
Le somme esentate in virtù del presente paragrafo sono comprensive delle deduzioni personali concesse per l'anno fiscale considerato.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Le autorità competenti possono altresì convenire di modificare adeguatamente gli ammontari stabiliti nel predetto paragrafo in relazione ai cambiamenti del valore della moneta, alle modifiche apportate alla legislazione di uno Stato contraente o ad altre circostanze analoghe.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;439#art-c-21