Convenzione
Art. 23
Patrimonio
In vigore dal 30 lug 1982
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(Patrimonio)
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell', è imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione di un'impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;439#art-c-23