Art. 4

In vigore dal 6 lug 1982
Le disposizioni dell' non si applicano qualora il fatto sia stato commesso per recare aiuto ad aerei o ad imbarcazioni in pericolo o per salvaguardare la vita umana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 giugno 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - ROGNONI - DARIDA - GASPARI - MANNINO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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