Art. 4
In vigore dal 6 lug 1982
Le disposizioni dell' non si applicano qualora il fatto sia stato commesso per recare aiuto ad aerei o ad imbarcazioni in pericolo o per salvaguardare la vita umana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 giugno 1982
PERTINI
SPADOLINI - COLOMBO - ROGNONI - DARIDA - GASPARI - MANNINO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;375#art-4