Art. 3

In vigore dal 6 lug 1982
Ai fini dell'esecuzione dell'accordo di cui all' si osservano le disposizioni seguenti, fatta salva in ogni caso l'osservanza delle norme della legislazione nazionale relative all'installazione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazione: 1) il cittadino che, fuori dal territorio dello Stato, a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo battente bandiera italiana, installa o esercisce stazioni di radiodiffusione idonee a trasmettere emissioni destinate o suscettibili d'essere ricevute, in tutto o in parte, sul territorio di una delle Parti contraenti, o che determinano interferenze dannose ad un servizio di radiocomunicazioni espletato con l'autorizzazione di una delle Parti suddette in conformità del regolamento delle radiocomunicazioni, è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a lire duecentomila. Con la stessa pena è punito il cittadino che compie le stesse attività fuori dai territori soggetti alla sovranità delle Parti contraenti o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo non battente bandiera italiana; 2) il cittadino che, sul territorio dello Stato o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo battente bandiera italiana, fuori dall'ipotesi di concorso nel precedente reato, compie, con la consapevolezza di collaborare alle attività previste nel numero 1), taluno degli atti indicati nel secondo comma e punito con l'arresto da quindici giorni a sei mesi e con l'ammenda di lire ventimila a lire duecentomila. Sono considerati atti di collaborazione, ai sensi del comma precedente: a) la fornitura, la manutenzione o la riparazione degli impianti di radiodiffusione; b) la fornitura di quanto è necessario per il loro funzionamento; c) la fornitura di mezzi di trasporto o il trasporto di persone, di materiale o di approvvigionamenti; d) la commissione o la realizzazione di produzioni di radiodiffusione di ogni genere, compresa la pubblicità; e) la fornitura di servizi di pubblicità in favore delle stazioni radiotrasmittenti previste dalla presente legge. Con le stesse pene è punito il cittadino che compie le stesse attività fuori dai territori soggetti alla sovranità delle Parti contraenti o a bordo di qualsiasi mezzo navale od aereo non battente bandiera italiana. Con le stesse pene di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma è punito lo straniero che commette taluno dei fatti ivi previsti sul territorio dello Stato o a bordo di navi o di qualsiasi altro mezzo navale od aereo battente bandiera italiana o comunque soggetto alla giurisdizione dello Stato italiano.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;375#art-3

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