Art. 2
In vigore dal 6 lug 1982
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 dell'accordo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;375#art-2