Art. 27

LEGGE 29 maggio 1982, n. 308

In vigore dal 12 ago 1982
All'onere complessivo di lire 878 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all' della legge 30 marzo 1981, n. 119, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 410 miliardi per l'anno 1981 e di lire 468 miliardi per l'anno 1982 . Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 maggio 1982 PERTINI SPADOLINI - MARCORA - BARTOLOMEI - TESINI - NICOLAZZI - FORMICA - DARIDA - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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