Art. 27 · LEGGE 29 maggio 1982, n. 308

Art. 27

LEGGE 29 maggio 1982, n. 308

In vigore dal 12 ago 1982
All'onere complessivo di lire 878 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all' della legge 30 marzo 1981, n. 119, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 410 miliardi per l'anno 1981 e di lire 468 miliardi per l'anno 1982 . Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 maggio 1982 PERTINI SPADOLINI - MARCORA - BARTOLOMEI - TESINI - NICOLAZZI - FORMICA - DARIDA - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-05-29;308#art-27