Art. 25

LEGGE 29 maggio 1982, n. 308

In vigore dal 22 giu 1982
Norme transitorie Le iniziative di cui agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, intraprese dopo la data del 30 giugno 1981, sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.
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