Art. 4
LEGGE 3 maggio 1982, n. 203
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 3 maggio 1982, n. 203
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Se nessuna delle parti invia una disdetta, il contratto di affitto agrario si rinnova automaticamente alla scadenza. Il rinnovo tacito ha una durata pari al periodo minimo di quindici anni in caso di affitto ordinario, oppure di sei anni per l'affitto particellare, e prosegue con la stessa cadenza per le scadenze successive. Per evitare che il contratto si rinnovi da solo, occorre comunicare la disdetta con almeno un anno di anticipo rispetto alla scadenza. Tale comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma disciplina la prosecuzione automatica del rapporto di affitto agrario in assenza di una formale manifestazione di volontà contraria. Serve a garantire stabilità alla gestione del terreno stabilendo modalità e termini certi per impedire il rinnovo.
Si applica alle parti di un contratto di affitto agrario, sia esso ordinario o particellare.
Il proprietario di un terreno concesso in affitto ordinario decide di non rinnovare il contratto alla scadenza. Per impedire che il rapporto prosegua automaticamente per altri quindici anni, invia all'affittuario una lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima del termine pattuito.
Obbligo di comunicare la disdetta almeno un anno prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza di disdetta, il contratto si rinnova tacitamente.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.