Art. 4 · LEGGE 3 maggio 1982, n. 203

Art. 4

LEGGE 3 maggio 1982, n. 203

In vigore dal 6 mag 1982
(Rinnovazione tacita) In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente, di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare, e così di seguito. La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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