Art. 6
LEGGE 3 maggio 1982, n. 203
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 3 maggio 1982, n. 203
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La disposizione stabilisce che è considerato affittuario coltivatore diretto chi coltiva il terreno impiegando il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia. Per ottenere questa qualifica, il lavoro del nucleo familiare deve coprire almeno un terzo della forza lavoro complessivamente necessaria per le ordinarie esigenze di coltivazione del fondo. Nel calcolo delle giornate di lavoro richieste si tiene conto anche dell'utilizzo dei macchinari agricoli. Infine, viene sancito che il lavoro svolto dalle donne è pienamente equiparato a quello degli uomini.
La norma definisce con precisione i requisiti necessari per qualificare un soggetto come affittuario coltivatore diretto ai fini dell'applicazione della legge sui contratti agrari. Essa garantisce che tale qualifica sia riservata a chi apporta un contributo lavorativo personale e familiare significativo alla conduzione del fondo.
Si applica a coloro che prendono in affitto e coltivano terreni agricoli avvalendosi del lavoro proprio e della propria famiglia.
Un agricoltore prende in affitto un terreno le cui necessità ordinarie di coltivazione richiedono 300 giornate lavorative all'anno, calcolate anche in base all'uso dei trattori. L'agricoltore e sua moglie svolgono personalmente 120 giornate di lavoro sul fondo. Poiché 120 giornate superano la soglia minima di un terzo (100 giornate), l'agricoltore è qualificato come affittuario coltivatore diretto ai fini di legge.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.