Art. 2
LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46
In vigore dal 11 set 1999
Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:
a) imprese industriali;
b) consorzi tra le imprese industriali;
c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;
d) società di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonchè tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonchè dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.
g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale.
g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attività:
1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;
4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.
La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma è deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Storico versioni
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