Art. 2 · LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46

Art. 2

LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46

In vigore dal 11 set 1999
Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti: a) imprese industriali; b) consorzi tra le imprese industriali; c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva; d) società di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonchè tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali; e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonchè dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali; f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici. g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale. g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attività: 1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma; 2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo; 3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali; 4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma. La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma è deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
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