Art. 6
LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46
In vigore dal 11 set 1999
Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili con quelle previste a carico del fondo di cui al successivo articolo 14 e con quelle previste a carico del fondo di cui all' della legge 12 agosto 1977, n. 675, per programmi aventi lo stesso oggetto e le medesime finalità.
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