Art. 6

LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46

In vigore dal 11 set 1999
Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili con quelle previste a carico del fondo di cui al successivo articolo 14 e con quelle previste a carico del fondo di cui all' della legge 12 agosto 1977, n. 675, per programmi aventi lo stesso oggetto e le medesime finalità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-02-17;46#art-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo