Art. 4

In vigore dal 12 mar 1982
Quando i decreti delegati di cui all' prevedano, nei rigorosi limiti di delega, misure d'intervento finanziario non trovanti riscontro nella legislazione vigente e non rientranti nella ordinaria attività delle amministrazioni statali e regionali competenti, alla relativa spesa si provvederà, per il periodo di validità della presente legge, a carico del conto corrente infruttifero istituito, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, presso la Tesoreria centrale e denominato "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma", la cui denominazione verrà, per l'occasione, integrata come segue: "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma". Nell'ipotesi di cui al precedente comma in ciascun decreto verrà determinato il relativo onere e sarà disposto il prelievo del corrispondente importo dal conto corrente infruttifero ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni di pertinenza. Per i decreti alla cui attuazione debbono provvedere le regioni ai sensi del secondo comma del precedente articolo l'importo dell'onere a loro carico verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per essere successivamente assegnato alle singole regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - FORMICA - ANDREATTA - BARTOLOMEI - MARCORA - NICOLAZZI - DI GIESI - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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