Art. 3

In vigore dal 12 mar 1982
I Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati emanati ai sensi della presente legge con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono. Restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari.
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