Art. 2
In vigore dal 12 mar 1982
Con gli stessi decreti di attuazione delle direttive comunitarie e con successivi decreti da emanarsi entro i termini di delega il Governo è autorizzato ad emanare norme contenenti le sanzioni amministrative e penali per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti rispettivamente della pena pecuniaria fino a lire cinque milioni e dell'ammenda fino a lire cinque milioni e dell'arresto fino ad un anno.
Nell'esercizio di tale delega il Governo si atterrà ai seguenti criteri:
1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle direttive saranno di regola previste sanzioni amministrative;
2) sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno dello Stato e siano, comunque, di particolare gravità.
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