Art. 2

In vigore dal 12 mar 1982
Con gli stessi decreti di attuazione delle direttive comunitarie e con successivi decreti da emanarsi entro i termini di delega il Governo è autorizzato ad emanare norme contenenti le sanzioni amministrative e penali per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti rispettivamente della pena pecuniaria fino a lire cinque milioni e dell'ammenda fino a lire cinque milioni e dell'arresto fino ad un anno. Nell'esercizio di tale delega il Governo si atterrà ai seguenti criteri: 1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle direttive saranno di regola previste sanzioni amministrative; 2) sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno dello Stato e siano, comunque, di particolare gravità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;42#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea. — Testo vigente | Portale Normativo