Art. 3

In vigore dal 14 feb 1982
Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa valutata in lire 13 miliardi. All'onere relativo agli anni finanziari 1981-82, valutato rispettivamente in lire 500 milioni e in lire 1 miliardo, si provvede con le disponibilità del capitolo 4499 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi; per gli anni 1983 e successivi, la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge, a valere sull'autorizzazione prevista al precedente comma, sarà determinata con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 gennaio 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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